Articolo 1 - Denominazione sede – durata.
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, una associazione denominata "KAMULLIA ETS", da ora in avanti denominata “associazione”.
L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel relativo Registro.
L’Associazione ha la propria sede legale nel comune di Siena. La modifica della sede nell’ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall’assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 2 - Ambito di operatività.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito del Territorio della Contrada Sovrana dell’Istrice come storicamente assegnato col Bando
del 13 settembre 1729 dalla Governatrice dello Stato senese, Violante di Baviera.
Articolo 3 - Scopi e attività dell'Associazione.
3.1. L’Associazione rifacendosi ai principi di solidarietà e di etica ispiratori delle Contrade di Siena sin dalla loro origine, ha lo scopo di svolgere attività nei settori:
a) della promozione della cultura e dell'arte;
b) della promozione e valorizzazione dei beni culturali;
c) della promozione sociale.
Le attività dell’Associazione dovranno essere rivolte a soggetti stabilmente collegati al territorio storicamente assegnato col Bando del 13 settembre 1729 dalla Governatrice dello Stato senese, Violante di Baviera, alla Contrada dell’Istrice.
L’Associazione collabora con Enti e altre associazioni aventi le stesse sue finalità.
3.2. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere f ed i dell’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
In particolare potrà svolgere le seguenti attività:
A) Promozione della cultura e dell'arte:
i) Diffusione dell’arte in genere mediante creazione di musei e di laboratori, promozione e organizzazione di conferenze, ricerche, rassegne, esposizioni e spettacoli, corsi di formazione e scuole estive.
ii) Promozione tra i giovani della cultura musicale mediante l’organizzazione di concerti e corsi, il sostegno alle vocazioni individuali e alla formazione di gruppi vocali e strumentali. B) Promozione e valorizzazione dei beni culturali:
i) Valorizzazione del patrimonio storico e monumentale presente nel territorio della Contrada Sovrana dell’Istrice mediante la promozione e la pubblicazione di studi e ricerche, l’organizzazione di visite guidate e di percorsi museali.
ii) Conservazione e restauro di opere d’arte e beni immobili mediante scuole di restauro e interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici storici e di opere d’arte in genere.
C) Promozione sociale, prevalentemente articolata come segue:
i) Aiuto alle famiglie residenti nel territorio della Contrada Sovrana dell’Istrice e/o strettamente collegate alla Contrada, coerentemente con i fini da perseguire;
ii) Prevenzione del disagio giovanile e sostegno agli anziani, mediante iniziative rivolte alla collettività o ai singoli.
3.3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
3.4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
3.5. Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione potrà costituire o partecipare ad altri enti che abbiano fini analoghi al proprio o che comunque servano al raggiungimento dei propri fini sociali.
3.6. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3.7. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con le modalità previste dall’articolo 9 del CTS.
Articolo 4 – Soci.
4.1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
L'Associazione garantisce il trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto ed eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
a) presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza; b) dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
c) versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La mancata ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati.
E’ facoltà per i soggetti di cui è stata rifiutata l’iscrizione di appellarsi all’Assemblea dei Soci che delibera in maniera definitiva in merito.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4.2. I soci si distinguono in ordinari e onorari:
i) i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono alla Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
ii) i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.
4.3. Tutti i soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) candidarsi per ricoprire le cariche associative;
c) partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà metterli a disposizione entro il termine di giorni sette.
4.4. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto nonché il regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
4.5. I soci dell’Associazione risultano dal Libro Soci tenuto ed aggiornato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 Cessazione della qualità di socio.
5.1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo che il Consiglio Direttivo ha rivolto per iscritto la contestazione dell’infrazione al socio, con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare eventuali difese scritte.
5.2. L’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
a) abbia danneggiato moralmente e/o materialmente in modo grave l'Associazione;
b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
5.3. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell’Assemblea che ne dichiara l’esclusione.
5.4. Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 6 - Organi sociali.
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
Articolo 7 – Assemblea.
7.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
7.2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) approva ogni anno il bilancio di esercizio dell’anno precedente;
c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) delibera l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, i regolamenti e le loro modifiche;
e) delibera in via consultiva o decisoria su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
f) delibera in ordine all’esclusione dei soci;
g) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, da recapitarsi ai singoli associati anche in via telematica almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
7.4. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità e ne facciano richiesta scritta.
7.5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, dietro espresso invito del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
7.6. L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare, conclusa la fase di liquidazione.
7.7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.8. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7.9 Ciascun associato ha un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
7.10. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
7.11. Le deliberazioni dell’assemblea sono a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti l’esclusione di soci e l’elezione degli organi sociali che sono assunte a scrutinio segreto secondo il regolamento approvato dall’assemblea medesima.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 8 - Consiglio Direttivo.
8.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo al primo. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
8.2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, deve essere convocata senza indugio e comunque entro trenta giorni dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, se i precedenti siano assenti od inerti, l’Assemblea che deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
8.3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
c) redigere il bilancio di esercizio, l’eventuale Bilancio sociale e la relazione di missione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
d) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
f) formulare le contestazioni verso il socio, per sottoporre all’assemblea la di lui esclusione ai sensi dell’art. 5 del presente statuto;
g) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
h) fissare la quota annuale di adesione all’Associazione.
8.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
8.5. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9 – Presidente.
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 10 - Organo di Controllo e Revisione Legale.
10.1. L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi. Almeno uno dei componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applicano l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
I membri dell’Organo di Controllo non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo. I membri dell’Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. L’Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri dell’Organo di Controllo decada dall’incarico, l’Assemblea può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
10.2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare il bilancio, di redigere una relazione di accompagnamento allo stesso. I membri dell’Organo di Controllo hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell’Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni al bilancio.
10.3. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritta nell’apposito registro.
Articolo 11 - Patrimonio dell' Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale e dalle quote associative dei soci;
b) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati a titolo oneroso o gratuito;
c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Articolo 12 - Risorse economiche.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
a) quote associative obbligatorie annuali;
b) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
c) contributi di organismi internazionali;
d) reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art. 11;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.
Tutte le entrate, gli utili, ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
Articolo 13 - Bilancio d’esercizio.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio d’esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio.
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione nomina ove necessario uno o più liquidatori anche tra i componenti del Consiglio Direttivo. Al termine della liquidazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto come previsto dall’articolo 3.8 del presente Statuto, possibilmente a favore di altri enti del Terzo settore aventi fini e scopi analoghi a quelli dell’Associazione e che operino prevalentemente nel territorio della Contrada Sovrana dell’Istrice o, in subordine, nel Comune di Siena.
Articolo 15 - Rinvio.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.